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COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA |
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via Col. Mastroeni provincia Messina |
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tel. 0941651001 fax 0941651239 e-mail info@comune.fondachellifantina.me.it |
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Delegazione Municipale Piazza Giuseppe Buemi tel. e fax 0941654044 |
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STATUTO COMUNALE |
COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Il Comune
Il Comune di Fondachelli-Fantina è un Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
Il Comune garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l’effettiva partecipazione, libera e democratica, alle attività politico-amministrative dello stesso. Ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico. E’ titolare di funzioni Amministrative proprie e di quelle conferite con leggi Statali o regionali, secondo le rispettive competenze.
Art. 2
L’ Autogoverno
L’autogoverno della Comunità si realizza attraverso l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, dello Statuto della Regione Siciliana, delle Leggi Comunitarie, della legge generale dello Stato e della legge della Regione Siciliana.
Art. 3
Lo Statuto
Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’Ente ed in particolare specifica:
La revisione o l’abrogazione dello Statuto è approvata con le modalità e con le maggioranze stabilite per la prima approvazione dello stesso.
L’abrogazione dello Statuto è consentita solo se contestuale all’approvazione di un nuovo Statuto.La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per i regolamenti previsti dallo Statuto.
Il Comune, in conformità delle leggi, emana i regolamenti :
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
L’iniziativa spetta al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ad almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli, diventano esecutivi dopo il decimo giorno successivo alla pubblicazione, e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei Regolamenti del Comune.
Il Comune è persona giuridica territoriale.
E’ altresì circoscrizione di decentramento statale e regionale.
Il Comune, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria di entrata e spesa, secondo quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti comunali e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla disciplina statale e regionale, secondo le rispettive competenze.
Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità previste dal Regolamento.
Territorio e sede
Il Comune di Fondachelli-Fantina comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’art. 9 della L. 24.12.1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.Il territorio si estende su una superficie di 4223 ettari e confina a:
a) Nord con il Comune di Rodì Milici;
b) Est con il Comune di Castroreale Terme -Antillo;
c) Sud con il Comune di Francavilla di Sicilia;
d) Ovest con il Comune di Novara di Sicilia.
La sede del Comune è sita in Fondachelli – centro, ove si riuniscono gli organi.
Solo in casi eccezionali o per esigenze particolari potranno essere autorizzati con Determina motivata dal Sindaco, riunione degli organi e delle commissioni in altra sede, previo avviso al pubblico.
Alle variazioni territoriali si provvede con legge della Regione, previo referendum della popolazione.
Art. 7
Stemma e Gonfalone
Il Comune ha come segno distintivo, giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 10/7/2000, registrato nei registri dell’Ufficio Araldico il 27/7/2000 Reg. 2000 pag. 73 e trascritto nel Registro Araldico il 19/7/2000, “lo stemma che si allega sub “A”: d’argento, al nibbio di nero, posto di tre quarti, con le ali aperte, la testa in profilo, la coda posta in banda, afferrante con gli artigli di entrambe le zampe due anelli intrecciati, d’oro. Ornamenti esteriori da Comune”.
Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone consistente in un “drappo bianco, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”.
Nell’uso del Gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3.6.1986.
La festa del Santo Patrono è fissata nella giornata del 02 ottobre, in cui si celebra la ricorrenza dei SS. Angeli Custodi. Viene celebrata altresì nella giornata dell’8 settembre la festa di Maria SS. Della Provvidenza. Agli effetti religiosi, la Festa del Santo Patrono viene celebrata la seconda domenica di luglio, nel rispetto della tradizione popolare, per l’ampia devozione che la cittadinanza ha verso detto Santo, essendosi da sempre basata sui valori essenziali del cristianesimo. Viene celebrata, altresì, nella giornata dell’ 8 settembre la festa di Maria SS. ma della Provvidenza compatrona del Comune.
Art. 8
Finalità
Nell’ambito delle funzioni e delle competenze attribuitegli, il Comune provvede:
a) ad attuare un organico assetto del territorio al fine di pervenire ad uno sviluppo
programmato ed eco-compatibile degli insediamenti umani, delle infrastrutture
sociali, degli impianti industriali, turistici, commerciali, agricoli;
b) a favorire le attività imprenditoriali nelle varie articolazioni, il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolari dei giovani ; l’istituzione dello Sportello unico delle imprese e l’ufficio informa giovani;
c) a ricercare, per l’attuazione concreta delle suddette iniziative, ogni possibile intesa con gli Enti di volta in volta interessati, mettendo in atto gli strumenti normativi previsti, quali Conferenza di servizi, Accordi di programma, Patti Territoriali e Sportello Unico;
d) a garantire il diritto alla salute, assumendo adeguate iniziative per combattere e prevenire ogni forma di inquinamento e di alterazione dei cicli biologici della vita e mettendo in atto strumenti idonei a renderlo effettivo ed a garantire altresì un efficiente servizio di assistenza sociale, in relazione soprattutto, ai problemi degli anziani, dei minori, degli inabili e degli invalidi, con particolare riguardo alle fasce economiche più deboli della società ed alle famiglie economicamente disagiate;
e) a garantire l’istruzione e a promuovere la formazione professionale quale strumento sociale, per l’incremento delle opportunità professionali e per favorire la riconversione produttiva;
f) a promuovere la diffusione della cultura nelle sue varie articolazioni e forme con particolare riguardo alla storia locale, alle tradizioni ed ai costumi del luogo;
g) a tutelare i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della solidarietà,dell’integrazione sociale,della famiglia e del volontariato, garantendo un accesso privilegiato alle organizzazioni operanti in tali settori e nei servizi sociali;
h) a valorizzare i beni ambientali, culturali, naturalistici, assumendo ogni iniziativa per la loro tutela ed il loro recupero anche al fine di consentire migliori condizioni di fruibilità per i cittadini;
i) a valorizzare il paesaggio, elemento caratterizzante il territorio comunale, ed assumere ogni iniziativa, anche pianificatoria, per la sua tutela;
j) a valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale, anche su base di frazioni, quartieri, rioni e borghi;
k) a favorire l’utilizzo del tempo libero, lo sviluppo delle espressioni artistiche e la pratica dello sport;
l) a promuovere iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità, a riconoscere l’elevato valore sociale del servizio civile e promuovere l’impiego nell’ambito delle proprie strutture.
Art. 9
Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 8 il Comune assume il principio della programmazione gestionale come metodo di intervento ed i principi della pubblicità e della trasparenza, della economicità ed efficacia e definisce gli obiettivi della propria azione assumendo, altresì, come metodo la valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte della comunità così come previsto nei successivi articoli.
Il Comune adegua la struttura burocratica trasformandola in “un sistema aperto” in grado di saper recepire gli stimoli esterni e rispondere in maniera adeguata, in modo da raggiungere un equilibrio dinamico con l’ambiente esterno e diventare volano delle esigenze sempre più complesse e variegate della comunità amministrata.
A tal fine promuove la formazione del personale dipendente, atta a stimolare il cambiamento di “cultura”, di criteri e logiche di gestione, orientati a governare e migliorare la qualità e la comprensione dei processi, coinvolgendo tutti i soggetti interessati siano essi cittadini, imprenditori, parti sociali.
Promuove, altresì, la comunicazione organizzativa integrata al fine di generare comportamenti motivati e una gestione partecipativa con il supporto di strumenti efficaci.
Art. 10
Compiti del Comune
a) Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del presente Statuto.
b) Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare.
Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di
Governo.
c) Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge.
Albo Pretorio
Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni sindacali, delle determinazioni dei funzionari, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.
Ufficio Relazioni con il Pubblico
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico assicura l’assistenza necessaria ai cittadini al fine di:
a) attuare una reale comunicazione, considerando la stessa un servizio essenziale, sia ai fini della trasparenza che della partecipazione, adottando come metodo la semplificazione dei linguaggi;
b) porre in atto servizi all’utenza per l’effettiva partecipazione ai procedimenti;
c) effettuare la valutazione ed il monitoraggio sulle tipologie di informazioni richieste e fornite;
d) effettuare la valutazione delle esigenze dell’utenza e del loro monitoraggio;
e) attuare iniziative di comunicazione di pubblica utilità;
f) supportare gli organi ed uffici dell’ente;
g) rilevare e valutare l’indice di soddisfazione dell’utenza;
h) agevolare i rapporti tra P.A. ed utenza proponendosi come primo nucleo di sportello unico interno mediante l’interconnessione informatica con tutti gli Uffici dell’Ente; l’attuazione del protocollo informatico; il dialogo telematico con siti pubblici e specializzati;
i) curare la presenza on-line del Comune, nel proprio sito telematico; l’applicazione delle tecnologie di rete ed, in particolare, l’istituzione della rete civica, quale rete partecipativa e collaborativa; mettere a disposizione gli strumenti tecnici per permettere al cittadino l’informazione anche dagli altri enti pubblici.
Nell’ambito dei principi di cui al comma 1 del presente articolo, il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi detta le norme per il funzionamento dell’U.R.P. L’attività dell’U.R.P. è svolta anche a sostegno dell’Ufficio del Difensore Civico.
Cittadinanza Onoraria
Il Comune,coerentemente con le tradizioni locali, promuove il conferimento della cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemerenze verso questo Ente, con contributi di grande prestigio ed efficacia.
Sviluppa, del pari, iniziative di gemellaggio con altri enti locali, anche appartenenti ad altri Stati, che presentino particolari affinità storiche e che abbiano intrattenuto o che intrattengono con la cittadinanza rapporti di collaborazione e di scambio culturale e sociale.
TITOLO II
Partecipazione Popolare – Procedimento Amministrativo e Accesso ai documenti –Referendum – Difensore Civico
Art. 14
Partecipazione dei cittadini
Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi e, pertanto:
a) valorizza le libere forme associative e promuove organismi a carattere associativo di partecipazione popolare all’amministrazione. I rispettivi rapporti sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento;
b) assicura il rispetto del principio del contraddittorio, sancito dalla L.R. 10/1991 – principio del giusto procedimento – al fine di realizzare il contemperamento dell’interesse pubblico con le posizioni giuridiche dei privati;
c) favorisce la collaborazione partecipativa dei cittadini alla formazione dei provvedimenti amministrativi;
d) assicura il diritto di iniziativa e proposta da parte dei soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, su problemi di rilevanza generale per la migliore tutela di interessi collettivi.
Art. 15
Diritto di accesso
Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti, salve le esclusioni di seguito indicate, riguarda qualsiasi specie di atto, anche interno, formato dall’Amministrazione o utilizzato ai fini dell’attività amministrativa. Per gli atti intermedi del procedimento, per ragioni di economia dell’azione amministrativa, l’acquisizione è limitata a quelli idonei ad incidere su posizioni soggettive dei cittadini, differendosi negli altri casi la loro acquisizione al momento dell’approvazione dell’atto finale del procedimento.
I consiglieri Comunali, per l’effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di ogni provvedimento adottato dal Comune e degli atti preparatori in esso richiamati, di atti e documenti anche endoprocedimentali, detenuti dall’Amministrazione e che risultino necessari o utili all’espletamento del mandato, nonché di avere dagli Uffici Comunali tutte le informazioni necessarie all’esercizio della funzione.
Al fine di assicurare una adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, il Presidente del Consiglio cura la predisposizione di tutta la documentazione necessaria, nei casi previsti dal regolamento.
Il rilascio di copie di delibere o di atti e documenti, anche su supporti informatici, detenuti dall’Amministrazione, richiesti dai Consiglieri Comunali per lo svolgimento del mandato, non è assoggettato al pagamento di diritti di visura e/o ricerca né di costi di riproduzione fatta eccezione per i progetti e relativi elaborati grafici per i quali è sempre e comunque consentita la visione, il cui rilascio a titolo gratuito è disposto per i soli Capigruppo, su richiesta degli stessi.
Il diritto di accesso è esercitabile anche per l’attività dell’Amministrazione disciplinata da norme di diritto privato.
I diritti di Segreteria vanno pagati da tutti, consiglieri compresi, se vengono richieste copie di documenti autenticate.
Le modalità e le forme per l’effettivo esercizio del diritto di accesso dei cittadini, singoli o associati, ai documenti amministrativi sono disciplinati dal Regolamento. Parimenti, con norme regolamentari sono individuate le categorie di documenti formati dal Comune o rientranti nella sua disponibilità sottratti all’accesso, anche al fine della tutela della riservatezza di terzi. Ove, però, strettamente necessario alla tutela delle posizioni giuridiche dedotte, il Responsabile del procedimento non potrà negare il rilascio degli atti anche se gli stessi riportano dati sensibili. L’accesso agli stessi, però, potrà essere consentito solo se i dati riservati o sensibili siano stati utilizzati dal titolare in un procedimento concorsuale o, comunque, comparativo con il o i richiedenti.
In nessun caso, comunque, potrà essere interdetta l’acquisizione di copie degli atti del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, nonché delle ordinanze del Sindaco, comunque emanate e delle determine dei funzionari. In ogni caso l’acquisizione sarà consentita nella misura necessaria alla tutela delle posizioni giuridiche dedotte, con possibilità, quindi, di consegna di stralci dei documenti richiesti, ove gli stessi coinvolgano posizioni meritevoli di riservatezza.
Art. 16
Procedimento Amministrativo
L’avvio del procedimento amministrativo è comunicato:
1. ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
2. a coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento;
3. ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai soggetti destinatari, qualora da un provvedimento possa derivare loro un pregiudizio, salvo che ciò non sia impedito da ragioni di celerità da dichiararsi con apposito atto del responsabile del procedimento.
I soggetti cui è pervenuta la comunicazione hanno diritto di prendere visione ed acquisire copia di tutti gli atti del procedimento, nonché di presentare memorie e documenti. Di ciò dovrà farsi menzione nella parte narrativa del provvedimento finale.
Art. 17
Qualora il procedimento interessi una generalità di soggetti, la comunicazione dell’avvio avviene mediante avviso da pubblicare all’albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 18
Organismi di partecipazione
I singoli cittadini, le associazioni, i comitati, gli enti portatori di interessi diffusi possono intervenire nei procedimenti, presentando istanze, proposte, memorie e documenti, purché dimostrino la sussistenza della loro legittimazione, in quanto portatori di un diritto o di un interesse legittimo.
La motivazione del provvedimento finale del procedimento dovrà dare contezza dell’intervento e delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a discostarsi dalle conclusioni alle quali il soggetto partecipante era pervenuto.
Art. 19
Libere forme associative e volontariato
Il Comune di Fondachelli-Fantina, nel rispetto della reciproca autonomia, favorisce le libere forme associative e gli organismi di volontariato che non abbiano fini di lucro, facilitandone la comunicazione con l’Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all’esercizio delle proprie funzioni.
Alle organizzazioni di cui al precedente comma, possono essere, in particolare, riconosciuti:
a) concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi;
b) il patrocinio ed il sostegno del Comune per attività dalle stesse organizzate;
c) l’espressione di proposte e la richiesta di pareri;
d) tempestiva informazione sulle materie di specifico interesse;
e) presenza di rappresentanti negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune.
Qualora le iniziative e le attività realizzate da tali associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il Comune può instaurare con esse specifiche convenzioni per la gestione di strutture e servizi comunali o per rilevanti attività di riconosciuto interesse pubblico.
L’Amministrazione Comunale rende annualmente pubblico, nelle forme più adeguate l’elenco di tutte le Associazioni e degli altri organismi privati che hanno goduto di benefici a qualsiasi titolo concessi dal Comune.
Partecipazione popolare
I cittadini, singoli o associati, esercitano l’iniziativa di intervento su problematiche locali particolarmente rilevanti e per interventi diretti alla migliore tutela di interessi collettivi mediante istanze, petizioni e proposte:
a) Istanze: i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze al Sindaco in merito a specifici problemi locali o che abbiano, comunque, riflesso sulla realtà comunale o su aspetti dell’attività amministrativa. La risposta alle istanze, riportante la motivazione, è fornita entro 30 giorni decorrenti dalla data della loro presentazione.
b) Petizioni: chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze locali di natura collettiva.
La raccolta di adesioni avviene, senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono avanzate all’Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che, entro cinque giorni dalla data di ricevimento a protocollo, la assegna in esame all’organo o ufficio competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari. L’organo o ufficio competente si pronuncia in merito entro i successivi trenta giorni.
Il contenuto della decisione dell’organo o ufficio competente, unitamente al testo della petizione, è affisso all’Albo Pretorio.
Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun consigliere comunale può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
c) Proposte: i cittadini esercitano l’iniziativa degli atti amministrativi di competenza del Comune presentando proposte motivate sottoscritte da almeno cento residenti elettori. La proposta deve essere inoltrata alla Segreteria del Comune da non meno di sei presentatori, la cui sottoscrizione è autenticata nelle forme di legge. Il numero minimo prescritto dovrà essere raggiunto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della proposta. La proposta deve essere dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e del suo contenuto dispositivo e deve essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi nonché dell'eventuale spesa e del suo finanziamento. E’ trasmessa dal Sindaco all’organo o ufficio competente che assume le proprie determinazioni formali in merito entro trenta giorni dalla sua trasmissione.
Art. 21
E’ ammesso referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale:
a) quando venga deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
b) quando lo richieda il 20% degli elettori appartenenti alle liste elettorali del Comune.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti elettori.
Non è ammesso referendum per tutti gli atti concernenti le seguenti materie: revisione dello Statuto; tributi; tariffe; bilancio; designazioni e nomine; atti vincolati; piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi; ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco e quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum con esito negativo nell’ultimo quinquennio.
Il quesito referendario deve essere formulato in modo da non ingenerare equivoci ed essere di immediata comprensione.
Nell’atto di indizione del Referendum dovranno essere indicate le risorse finanziarie per far fronte alle spese necessarie allo svolgimento delle relative operazioni.
Il referendum è valido quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarato respinto.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 6 del presente Statuto sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 3 del presente articolo.
Le norme per l’attuazione del referendum sono stabilite nell’apposito regolamento.
Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria, che ha avuto esito positivo, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato e provvedere in merito all’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Il Regolamento stabilisce le modalità di ammissione del quesito referendario ed il permanere della sua attualità, una volta intervenuti atti modificativi e/o correttivi di quelli oggetto di consultazione referendaria, ed i tempi entro i quali la consultazione referendaria si dovrà tenere.
Art. 22
Adunanze consiliari “aperte”
Qualora si verifichino accadimenti di particolare gravità o per rilevanti motivi di interesse della comunità, il Sindaco o la maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di una adunanza “aperta” del Consiglio, a cui potranno essere invitati a partecipare, oltre agli assessori, rappresentanti degli EE.LL., degli organismi di partecipazione popolare e di associazioni interessati ai temi da discutere.
Le modalità di tenuta delle predette adunanze sono stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 23
Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
Ai fini che precedono, agli elettori di che trattasi è consentita, salvo il limite della riservatezza ex D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, l’accesso agli atti necessari all’instaurazione del procedimento.
L’Ente, ove a conoscenza del giudizio, dovrà:
a) valutare, con atto formale dell’organo competente, l’opportunità di intervenire nel giudizio;
b) definire le modalità di regolamentazione degli esiti dello stesso.
Diritto di udienza dei cittadini
1) Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di udienza.
2) L’esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al Sindaco, agli Assessori o ai Funzionari dagli stessi delegati o preposti agli uffici e servizi comunali.
3) Il diritto d’udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per la prospettazione di problemi o di questione di interesse individuale o collettivo di competenza comunale, e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.
DIFENSORE CIVICO
Art. 25
Istituzione e finalità
E’ istituito l’Ufficio del Difensore Civico con sede nel palazzo comunale a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, con potere di intervenite, su richiesta dei cittadini o su propria iniziativa, segnalando disfunzioni, carenze e ritardi agli organi competenti e, in caso di inadempienza, investendo il Consiglio Comunale.
Art. 26
Nomina e durata in carica
1) L’incarico di Difensore Civico è conferito dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica con votazione segreta, scelto fra i candidati proposti a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che dia garanzia di indipendenza e di imparzialità.
2) Il Difensore Civico rimane in carica per tutta la durata dell’Amministrazione che lo ha eletto.
3) Il Difensore Civico deve possedere i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 30 né superiore a 70 anni;
b) adeguata competenza in materie giuridiche o umanistiche;
c) specifiche esperienze professionali attinenti l’incarico.
Art. 27
Prerogative del Difensore Civico
1) Il Difensore Civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e pertanto:
a) interviene presso l’Amministrazione comunale e gli Enti e Aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti: disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze, proponendo iniziative al fine di rimuoverne le cause;
b) agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolari gravità;
c) segnala eventuali irregolarità al Difensore Civico provinciale o regionale ove esistono, qualora, nell’esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nell’attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla Regione;
d) ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l’espletamento del suo mandato.
2) Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti previsti dalle norme vigenti.
3) Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’Autorità Giudiziaria.
Ineleggibilità – Incompatibilità – Decadenza e revoca
1) Non sono eleggibili all’ufficio di Difensore Civico:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento e i consiglieri regionale, provinciali e comunali;
c) coloro che ricoprono incarichi nei partiti a qualsiasi livello;
d) coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso.
2) L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con lo status di dipendente del Comune. Il cittadino che copre la carica di Difensore Civico non può assumere incarichi professionali, né può assumere appalti di lavori, di forniture e di servizi nell’interesse del Comune.
3) L’ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall’ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.
4) L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non rimuove la relativa causa entro 20 giorni.
5) Per gravi motivi connessi con l’esercizio della funzione l’incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.
6) Rendendosi vacante per qualsiasi causa l’ufficio, il consiglio comunale entro 60 giorni provvede alla nomina del successore.
Art. 29
Modalità di intervento – Rapporti con il Consiglio
1) I cittadini, gli Enti e le Associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, qualora ritengono non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l’intervento del Difensore Civico per rimuovere gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici.
2) Il Difensore Civico, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all’esame della pratica e del procedimento.
3) Ultimato l’esame di cui al precedente comma, il Difensore Civico, d’intesa con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all’interessato, all’ufficio competente e al Sindaco.
4) Trascorso inutilmente tale termine il Difensore Civico comunica al Sindaco l’inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza.
5) Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l’azione amministrativa.
Art. 30
Ufficio
1) Il Comune, nei limiti della propria disponibilità, a secondo le esigenze dell’espletamento delle relative funzioni, metterà a disposizione del Difensore Civico un dipendente e le attrezzature e i locali necessari.
2) All’assegnazione dei locali, dei mezzi organizzativi e del personale provvede la Giunta Comunale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore Civico.
3) Al Difensore Civico può essere corrisposto fino ad un massimo di 1/6 dell’indennità di carica del Sindaco, possono essere rimborsate solo le spese documentate e liquidate le missioni con le modalità e gli importi previsti per il Sindaco.
TITOLO III
Art. 31
Gli Organi del Comune
Il Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un Sindaco.
Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.
Il Consiglio è l’organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente, Capo dell’Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale.
Art. 32
Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Il Consiglio comunale rappresenta l’intera comunità, ed esercita le proprie funzioni in via diretta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.
Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia amministrativa e funzionale che disciplina con apposito regolamento.
L’elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
I Consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Competenze del Consiglio
Il consiglio comunale ha potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni confacendosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.
Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Il Consiglio comunale ha competenza a deliberare nelle seguenti materie:
1) Lo Statuto dell’Ente, delle aziende speciali e delle istituzioni;
2) I regolamenti comunali e i regolamenti concernenti le istituzioni appartenenti al Comune;
3) I criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
4) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, gli storni dai fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, il conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per dette materie;
5) Le convenzioni tra Comuni e quelle tra i comuni e la provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;
6) L’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
7) L’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni e aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
8) L’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
9) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
10) L’assunzione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
11) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
12) La elezione del revisore dei conti;
13) La nomina del Difensore Civico;
14) La elezione della commissione per la formazione dell’elenco dei giudici popolari;
15) Le valutazioni sulla relazione semestrale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
16) Gli atti di indirizzo specifico per il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.
Ogni altro atto espressamente ricondotto dalla legge alla competenza del Consiglio.
Norme di funzionamento del Consiglio
Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal presidente uscente o in mancanza dal neo Consigliere anziano ed è presieduta, provvisoriamente e fino all’elezione segreta del presidente, dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il Consiglio, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all’elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione,nella stessa seduta, risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice, ossia il maggior numero di voti. Il Consiglio con le stesse modalità di elezione del Presidente, procede alla elezione del Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, lo presiede, ne dirige il dibattito, fissa le date per le riunioni ordinarie ed urgenti. Convoca le sedute del Consiglio,oltre che su propria determinazione, su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri, in tali casi la seduta deve tenersi entro un termine non superire ai venti giorni, con all’ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto e, compatibilmente con queste dando la precedenza alle proposte del Sindaco. Annuncia il risultato delle votazioni ed assicura il buon andamento dei lavori, secondo il principio di imparzialità. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio ed, unitamente ai membri della Giunta, può intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all’ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima o, nei casi di urgenza, ventiquattro ore prima.
Le convocazioni del Consiglio Comunale devono essere rese pubbliche mediante affissione dell’ordine del giorno all’albo pretorio nonché in spazi o luoghi pubblici. L’avviso di convocazione deve essere consegnato,come previsto dal regolamento: per le riunione ordinarie almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza; - per le riunione urgenti l’avviso deve essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei Consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni il giorno seguente. Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all’ordine del giorno dovranno essere consegnati ai Consiglieri con le modalità ed i tempi di cui sopra.
I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle nelle quali si discute su qualità di persone che devono essere segrete.
Art. 35
I Consiglieri comunali
I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Ogni Consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l’esercizio della propria funzione ispettiva sull’attività dell’amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
Tutti i Consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
I Consiglieri possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza nei modi e limiti previste dalle normative vigenti.
I Consiglieri, come pure il Sindaco e gli Assessori, sono tenuti ad effettuare gli adempimenti di cui alla L.R. 128/82 come successivamente modificata ed integrata dagli artt. 53 e 54 della L.R. 26/93.
Art. 36
Diritto di iniziativa dei Consiglieri comunali - Votazioni
Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dall’apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; lo stesso regolamento deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, che comunque nella seduta di prima convocazione deve essere prevista la presenza di almeno i 2/4 dei consiglieri assegnati.
La mancanza del numero legale, all’inizio o durante la seduta di prima convocazione comporta la sospensione della seduta in corso e perdurando la mancanza o se venga meno di nuovo il numero legale, il suo automatico rinvio, al giorno successivo ed alla stessa ora della prima convocazione, con il medesimo ordine del giorno. La seduta di seconda convocazione è valida se presenti il numero di Consiglieri stabiliti nell’apposito Regolamento sul funzionamento del Consiglio che comunque non deve essere inferiore a 1/3 dei Consiglieri assegnati. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere aggiunti nuovi argomenti all’ordine del giorno.
Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo per la validità della seduta, si computano per unità.
Indipendentemente dalla validità della seduta, per argomenti specifici per i quali la legge prevede particolari maggioranze per la loro approvazione è richiesta tale maggioranza.
Ognuno dei Consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, mediante proposte di deliberazione indicanti i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, e corredate dei pareri previsti dall’articolo 12 della L.R. 30/2000. Può chiedere, unitamente ad 1/5 dei Consiglieri in carica la convocazione del Consiglio con indicazione delle proposte da trattare, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione , e se gli emendamenti sono di una certa rilevanza devono essere muniti dei pareri degli uffici competenti. Non è consentita la formulazione di pareri, nel corso della trattazione dell’argomento in Consiglio Comunale.
Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.
La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo che le leggi, lo Statuto o il regolamento dispongano diversamente. Nel caso che il numero
dei votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l’arrotondamento all’unità superiore rispetto alla metà aritmetica.
I Consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, ai fini della validità della seduta, ma non tra i votanti.
Nell’ipotesi di cui all’art. 51, qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall’aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.
Per la nomina di persone, quando la legge o lo Statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultano designati o eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.
Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza della minoranza e non prescrivono sistemi particolari di votazioni e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell’ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
Art. 37
Scioglimento e decadenza del consiglio comunale
Il Consiglio decade quando per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti. La decadenza è dichiarata con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessorato Regionale per gli Enti Locali, entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione di decadenza, ed è pubblicato nella G.U.R.S. e comunicato all’Assemblea Regionale.
Il Consiglio è sciolto quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento.
Il Decreto del Presidente della Regione che pronuncia lo scioglimento è emesso su proposta dell’Assessorato Regionale Enti Locali, previo parere del C.G.A., è pubblicato nella G.U.R.S. e comunicato all’Assemblea Regionale.
Con il Decreto Presidenziale che dichiara la decadenza o ne pronuncia lo scioglimento del Consiglio è nominato un Commissario straordinario che esercita le funzioni del Consiglio sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
Nell’ipotesi di cessazione anticipata del Consiglio, a seguito della mozione di sfiducia del Sindaco e della G.M., si procede come sopra alla nomina del Commissario straordinario che esercita le attribuzioni del Consiglio , del Sindaco e della G.M.. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.
Il Consiglio è sciolto quando non sia approvato nei termini il Bilancio; se la G.M. non predispone il relativo schema nei termini di legge, l’Assessorato Enti Locali, nomina un Commissario ad acta, affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso o comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla G.M., l’Assessorato Enti Locali, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 30 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito Commissario, all’Amministrazione inadempiente.
Dopo di ché lo stesso Assessorato inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. Le disposizioni dell’art. 109 bis dell’O.A.EE.LL. (D.L.P. 6/55) sono estese a situazioni di inadempienza equiparata alla mancata deliberazione del Bilancio di Previsione e della dichiarazione di dissesto dell’ente locale secondo la disciplina nazionale del settore.
Dimissione e decadenza dei Consiglieri Comunali
1) Le dimissioni dalla carica di consigliere presentate in seduta al consiglio o al protocollo dell’Ente direttamente dal consigliere dimissionario o per atto di delega notarile di data non anteriore a cinque giorni, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto e delegittimano immediatamente i consiglieri che le rassegnano. Qualora siano presentate al protocollo il Presidente le comunica al Consiglio per la surrogazione.Nel caso di dimissioni rassegnate nel corso della seduta, le stesse hanno effetto immediato nei confronti del Consigliere e non ostacolano la prosecuzione della seduta a meno che non comportino il venire meno del numero legale.
2) L’eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
3) I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo comunicato al Presidente del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere, provvede a notificare l’avvio del relativo procedimento amministrativo al Consigliere il quale ha facoltà di far valere le cause giustificative dell’assenza, nonché fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali
documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non potrà, comunque, essere inferiore a venti giorni dalla data di notifica.
Scaduto tale termine, il Consiglio Comunale adotta le proprie motivate determinazioni in merito.
Nell’ipotesi di dimissioni e decadenza, il Consiglio Comunale provvede alla surroga con il primo dei non eletti della stessa lista.
Art. 39
Gruppi Consiliari
I Consiglieri si costituiscono in gruppi, formati da due o più componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Nella seduta di insediamento, ciascun consigliere deve comunicare al Presidente del Consiglio Comunale eletto il gruppo del quale intende far parte o se intende restare autonomo.
Ogni gruppo nomina un capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista e a parità di voti il più anziano di età.
Le modalità di organizzazione e funzionamento dei gruppi sono demandati al regolamento del Consiglio Comunale.
Commissioni Consiliari Permanenti
Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consiliari Permanenti, formate da tre componenti eletti, con voto limitato a uno, le quali esercitano attività istruttoria obbligatoria nelle materie ad esse assegnate dal Consiglio Comunale.
Le Commissioni, esaurita l’istruttoria, presentano al Consiglio Comunale una relazione sul lavoro svolto e sugli orientamenti assunti. Il parere delle Commissioni è obbligatorio, ma non vincolante.
Il compimento dell’istruttoria deve essere effettuato entro due giorni dalla seduta consiliare, scaduti i quali il Consiglio Comunale delibera, comunque, sulle proposte inerenti le predette materie.
Art. 41
Commissioni speciali, di controllo e garanzia
Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può, per singoli atti, nominare Commissioni speciali, di controllo e di garanzia, determinandone le attribuzioni, la composizione e la durata. Le stesse esplicano le funzioni ad esse demandate secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.
La Presidenza delle Commissioni di cui al precedente comma è attribuita ad un membro delle minoranze, con criterio, ove possibile di rotazione.
Art. 42
Giunta Comunale
La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da quattro assessori.
La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all’atto della presentazione della candidatura scegliendone i componenti fra i Consiglieri del Comune ovvero tra i soggetti esterni in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco. Nella formazione della Giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi. Viene data comunicazione della formazione al Consiglio Comunale entro dieci giorni dall’insediamento.
Sulla composizione della Giunta, il Consiglio Comunale può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Agli Assessori si applicano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e di Sindaco, che debbono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro il 10° giorno della nomina.
La carica di Assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha la facoltà di dichiarare entro 10 giorni dalla nomina, per quale carica intende optare, se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.
Il Sindaco nomina, tra gli assessori, il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
E' Assessore anziano il componente della Giunta più anziano di età che, in assenza anche del Vice - Sindaco, sostituisce il Sindaco assente o impedito.
Il Sindaco può attribuire deleghe agli assessori, al fine di consentire una cura più puntuale ed efficace delle varie branche dell’Amministrazione. La delega, tuttavia, non comporta trasferimento di funzioni.
Art. 43
Cessazione dalla carica di Assessore
Il Sindaco può in ogni tempo revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina di nuovi assessori, che comunica entro 7 giorni al Consiglio Comunale per esprimere le proprie valutazioni, ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o morte di un componente della giunta.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale, all’Assessorato delle Famiglie, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, ed alla Prefettura.
Mozione di sfiducia
Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia determina l’immediata cessazione del Sindaco, della Giunta municipale ed anche l’anticipato scioglimento del Consiglio. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, che dichiarata l’anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, viene nominato ai sensi dell’ art .55 dell’Ordinamento EE.LL. (6/55) e successive modifiche ed integrazioni, un Commissario straordinario per l’esercizio delle competenze del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale. Le nuove elezioni avranno luogo nel primo turno elettorale utile.
La cessazione della carica del Sindaco, per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione della carica, della Giunta, ma non del Consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni , che si svolgono contestualmente, rispettivamente alla elezione del Sindaco nel primo turno elettorale utile.Sino all’insediamento del Commissario straordinario, il Vice-Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta.
Art. 45
Competenze della Giunta
Sono riservate alla Giunta le deliberazioni che riguardano:
1) regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica;
2) la variazione delle tariffe, corrispettivi , contributi e delle aliquote entro i limiti di legge o dei regolamenti comunali;
3) la concessione dei servizi socio-assistenziali;
4) le azioni e le resistenze in giudizio con autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio in tutti i gradi, e nomina di legali;
5) gli incarichi di progettazione di importo superiore a 100.000 euro, qualora non ricorrano condizioni di mera attuazione regolamentare o indirizzo espresso, nonché quelli di collaudo;
6) gli atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permute immobiliari non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali;
7) i piani attuativi urbanistici che non implichino varianti agli strumenti generali;
8) l’approvazione dei progetti preliminari e definitivi;
9) gli atti di indirizzo specifico con riferimento alle transazioni e la rinuncia alle liti;
10) i criteri e direttive per l’erogazione di contributi, le indennità, i compensi, qualora non ricorrono condizioni di mera attuazione legislativa, regolamentare o indirizzo espresso;
11) le riassunzioni di personale dimessosi volontariamente;
12) i provvedimenti di alta discrezionalità;
13) sottoscrizione di quote di capitale non di maggioranza in società costituite ai sensi dell’art. 32 lettera f Legge 142/90;
14) predisposizione del PEG o in mancanza indicazione degli obiettivi, dei criteri, delle direttive con assegnazione di mezzi idonei per l’attività gestionale ed esecutiva attribuita ai Responsabili dei Settori o Servizi;
15) il programma triennale del fabbisogno del personale;
16) lo schema del programma triennale OO.PP;
17) schema dello Statuto Comunale;
18) lo schema del bilancio di previsione annuale/triennale e relazione revisionale e programmatica;
19) l’ accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni.
Art. 46
Funzionamento della Giunta
La Giunta Municipale è convocata con avviso orale e senza predisposizione dell’ordine del giorno.
Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza (metà + 1) dei componenti e la proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le sedute non sono pubbliche.
Art. 47
Il Sindaco
Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Il Sindaco è capo dell’amministrazione e legale rappresentante dell’ente.
In tale veste rappresenta l’ente all’esterno e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi..
E', inoltre, ufficiale di governo locale secondo le attribuzioni demandategli dalla legge.
Il Sindaco dura in carica 5 anni e presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, è immediatamente rieleggibile una sola volta, a meno che non sia stato revocato dalla carica ai sensi dell’art. 40 della L. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91.
Art. 48
Competenze del Sindaco
Al Sindaco sono attribuite le competenze non demandate per legge al Consiglio e agli altri organi dell’ente.
Il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico per prevenire ed eliminare i gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini; per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica.
Quando, a causa di circostanze straordinarie ed eccezionali, si verifichino particolari necessità dell’utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
Il Sindaco adotta, altresì, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, di Protezione civile.
Il Sindaco convoca e presiede la Giunta.
Compete al Sindaco la nomina dei vertici burocratici, l' attribuzione degli incarichi di titolari delle posizioni organizzative, la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto di quanto previsto, dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro di comparto.
Conferisce gli incarichi fiduciari di progettazione di importo fino a 100.000 euro.
Rappresenta in giudizio l'Ente, previa autorizzazione da parte della Giunta, promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune.
Provvede ad effettuare storni di fondi tra i capitoli appartenenti alla stessa rubrica del Bilancio. Effettua prelievi dal Fondo di Riserva.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto..
Compete al Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune che non siano legati allo stesso da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado, presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Il Sindaco può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale ed egli stesso o suo delegato è tenuto a partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
Il Sindaco, può conferire, nei limiti di legge, incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’Amministrazione. In caso di nomina di soggetti non provvisti di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato, agli esperti è corrisposto un compenso previsto dalle normative vigenti.
Presenta al Consiglio Comunale, ogni sei mesi, la relazione sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il Consiglio Comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione esprime in seduta pubblica la propria valutazione.
Risponde agli atti ispettivi delle Commissioni Consiliari entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
Art. 49
Il Sindaco nomina tra gli Assessori il Vice-Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni adottate secondo l’art.15, c. 4 bis, della L.55/90 e successive modifiche e integrazioni, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Qualora sia assente, o impedito il Vice-Sindaco, fa le vedi del Sindaco , in successione l’Assessore Anziano, ossia l’Assessore più anziano per età.
Nei casi previsti dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai singoli assessori l’esercizio delle sue funzioni.
L’atto di delega è comunicato al Consiglio Comunale, al Prefetto e all’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Art. 50
Distintivo del Sindaco
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
Obblighi di astensione e comportamento degli Amministratori
Il Sindaco, i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale devono astenersi, mediante allontanamento dalla seduta, dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado, nelle riunioni di Giunta e di Consiglio Comunale.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
Il comportamento degli Amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei funzionari dell’Ente.
Agli Amministratori ed al personale dell’Ente si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. L’azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità è personale e non si estende agli eredi.
TITOLO IV
Art. 52
Struttura burocratica del Comune
La struttura burocratica del Comune è suddivisa in Settori, Servizi ed Uffici; la dotazione organica è allegata al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. L’impiegato in organico del Comune, per meglio adempiere ai suoi doveri, deve risiedere nel territorio di Fondachelli- Fantina.
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
L’articolazione della struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta Municipale, nel rispetto dei criteri determinati dal Consiglio Comunale, e può essere aggiornata ogni qual volta si renda necessario in considerazione di mutate esigenze gestionali e diverse competenze dell’ente, con il solo vincolo della capacità di bilancio, delle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e delle disposizioni eventualmente dettate dalle norme statali e regionali.
Il regolamento di cui al comma 1. disciplina, in particolare:
a) la dotazione organica;
b) l’assetto della struttura organizzativa;
c) l’esercizio delle funzioni;
d) i metodi di gestione operativa;
e) le modalità di selezione del personale ed i requisiti di accesso, con procedure atte a garantire, nel rispetto dei principi fissati dalla legge:
f) i criteri e le modalità per l’impiego flessibile del personale, per le progressioni verticali ed orizzontali, con idonei meccanismi tesi ad accertare, in relazione alle posizioni da ricoprire, il possesso dei requisiti attitudinali e professionali;
g) i criteri per la nomina e la revoca del direttore generale ed i requisiti richiesti; i criteri per l 'attribuzione degli incarichi di responsabili degli uffici e servizi, e di alta specializzazione, da assumere con contratto a tempo determinato; i limiti, i criteri e le modalità per l’assunzione di ulteriore personale con qualifica dirigenziale, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato di durata, comunque, non superiore al mandato elettivo del sindaco; i criteri per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità; per l’istituzione di uffici alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori.
h) l’attribuzione al segretario comunale di ulteriori competenze al di fuori di quelle spettanti ai sensi di legge per temporanee esigenze organizzative compatibilmente alla qualificazione professionale dello stesso e non implicante conoscenze tecniche di Settore, nonché la risoluzione dei conflitti di competenza tra due o più funzionari, in caso non sia stato nominato il Direttore Generale;
i) le forme, le modalità, le procedure e le competenze per l’esercizio dei controlli interni nonché l’individuazione del soggetto o dei soggetti competenti alla valutazione del personale.
I Responsabili di Settore sono funzionari in possesso della categoria “D”, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli incarichi vengono attribuiti dal Sindaco con propria determinazione.
Secondo quanto previsto dal Regolamento, compete ai funzionari dell’ente la gestione amministrativa, l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta.
Il Sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell’intento di valorizzare nuove professionalità , attraverso l’eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con il Regolamento sull ’ordinamento degli uffici.
L’incarico di responsabile può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l’incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate nello stesso Regolamento sull’ordinamento degli uffici.
Al Responsabile compete in particolare:
- proporre i programmi della struttura e verificarne l’attuazione;
- coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
- coordinare la mobilità all’interno della struttura e formulare proposte organizzative ;
- verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
- individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell’intera struttura;
- verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- l’ espressione dei pareri di competenza;
- tutte le funzioni di cui all’articolo 51 della legge 142/90, come recepito con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi;
- la gestione del PEG o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa;
- la gestione delle relazioni con le OO.SS., nell’ambito della struttura e delle direttive impartite dalla direzione amministrativa.